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DISPOSIZIONI GENERALI
COSTITUZIONE
DENOMINAZIONE SEDE FORMA GIURIDICA
Articolo
1
- E costituita lorganizzazione
di volontariato denominata ASSOCIAZIONE TALASSEMICI
DREPANOCITICI LOMBARDI (di seguito A.T.D.L.)
- LAssociazione ha sede
nel comune di Milano, Largo Volontari Del Sangue n°
1, 20133
Articolo
2
(statuto e regolamento)
- Lorganizzazione di volontariato
"A.T.D.L. è disciplinata dal presente statuto,
ed agisce nei limiti della legge n° 266 del 1991 delle
leggi regionali, statali e dai principi generali dellordinamento
giuridico.
- Il regolamento che sarà deliberato
dallAssemblea, disciplina, nel rispetto dello
statuto gli ulteriori aspetti relativi allorganizzazione
ed allattività.
Articolo
3
(efficacia dello statuto)
- Lo
statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti allorganizzazione.
- Esso
costituisce la regola fondamentale di comportamento
dellattività dellorganizzazione stessa.
Articolo
4
(Modificazione dello statuto)
- Il
presente statuto è modificato con deliberazione dellassemblea,
e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Articolo
5
(Interpretazione dello statuto)
- Lo statuto è interpretato secondo
le regole dellinterpretazione dei contratti
e secondo i criteri dellart. 12 delle preleggi
al Codice Civile.
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FINALITA
DELLORGANIZZAZIONE
Lorganizzazione di volontariato
"Associazione Talassemici Drepanocitici Lombardi"
persegue il fine della solidarietà umana, civile, culturale
e sociale.
Articolo
7
(Finalità del settore)
La specifica finalità dellorganizzazione
di volontariato "A.T.D.L." è quella di promuovere
in campo sociale, politico e scientifico tutte le iniziative
per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura della
talassemia e della thalasso-drepanocitosi e per assicurare
ai talassemici e drepanocitici il diritto al trattamento
ottimale nel contesto socio-sanitario provinciale, regionale
e nazionale.
Essa a tal fine si propone di favorire:
- la realizzazione di un'assistenza
globale ai talassemici e drepanocitici attraverso
la creazione di servizi specializzati nella terapia,
da apprestarsi in "Ospedali di giorno" anche
in via ambulatoriale;
- la formazione di personale specializzato
nell'assistenza, con particolare riguardo alle esigenze
socio-psico-affettive dei talassemici e drepanocitici;
- la ricerca scientifica sulla
talassemia e thalasso-drepanocitosi anche mediante
l'istituzione di borse di studio di specializzazione
e d'aggiornamento e altre forme di incentivazione;
- la diffusione di informazione
agli associati, agli operatori socio-sanitari, ad
enti scientifici, economici, politici e sociali pubblici
e privati sugli argomenti riguardanti la talassemia
e thalasso-Drepanocitosi anche attraverso l'organizzazione
di congressi e d'incontri di studio;
- lo "screening" e la
rilevazione statistica dell'incidenza della talassemia
e della thalasso-drepanocitosi nel territorio regionale
e nazionale; - le attività d'informazione volte a
sensibilizzare l'opinione pubblica sugli aspetti della
talassemia e Thalasso-Drepanocitosi con particolare
riguardo alla prevenzione e alla donazione volontaria
del sangue;
- la promozione di rapporti con
associazioni nazionali e internazionali e con ogni
altra organizzazione, aventi analogie finalità istituzionali;
- riconfermare in ogni contesto
quanto già affermato dal D.M. 20/12/1961 "Forme
morbose da qualificarsi malattie sociali ai sensi
del D.P.R. 11/2/1961, n.249" vedi articolo unico
lettera -e-
- ogni altra attività necessaria
alla realizzazione dello scopo associativo.
Articolo
8
(ambito dell'attuazione delle finalità)
- L'organizzazione di volontariato
"ASSOCIAZIONE TALASSEMICI DREPANOCITICI LOMBARDI"
opera nella regione della Lombardia.
- Essa intende collaborare anche
a livello regionale, nazionale ed internazionale con
le realtà che perseguono gli stessi fini.
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- Sono aderenti dell'organizzazione
tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono
le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà.
Si distinguono di seguito in soci Ordinari, Aderenti,
Onorari, Istituzionali, Benemeriti.
- SOCI ORDINARI. Sono i
talassemici e drepanocitici che hanno compiuto la
maggiore età, i consanguinei, sino al terzo grado,
di talassemici e drepanocitici, i portatori sani del
tratto microcitemico. Hanno diritto di voto e sono
eleggibili alle cariche sociali anche il coniuge del
soggetto talassemico e drepanocitico.
- SOCI ADERENTI. Sono tutti
coloro che, pur mancando del requisito di socio ordinario,
aderiscono alle finalità dell'organizzazione e s'impegnano
ad operare per la loro realizzazione.
- SOCI ONORARI. Sono tutti
coloro che in campo nazionale ed internazionale contribuiscono
con apporti scientifici e culturali alla prevenzione
e alla cura della talassemia e thalasso-drepanocitosi.
Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche
sociali.
- SOCI ISTITUZIONALI. Sono
gli enti pubblici e privati, le aziende, le associazioni
socio-culturali e simili, che, senza scopo di lucro,
si fanno partecipi in modo continuativo delle finalità
dell'organizzazione mediante elargizioni e finanziamenti
per attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione
nel campo della talassemia e thalasso-drepanocitosi.
- SOCI BENEMERITI. Sono
tutti coloro che, già appartenenti alle categorie
di soci AeB, contribuiscono in misura rilevante finanziariamente
o con l'apporto diretto di partecipazione, al migliore
conseguimento dei fini sociali.
- L'ammissione all'organizzazione
è deliberata, per domanda scritta del richiedente
per i soci ordinari e sostenitori, dal Comitato Direttivo
e previo accordo orale per i soci onorari e benemeriti.
Articolo
10
(diritti)
- Gli aderenti all'organizzazione
hanno il diritto di eleggere i membri del Consiglio
Direttivo.
- Essi hanno i diritti d'informazione
di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto.
- Gli aderenti all'organizzazione
hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata,
ai sensi della Legge e nei limiti stabiliti dall'organizzazione
stessa.
- Gli aderenti non possono ricevere
compensi per l'attività svolta o per prestazioni rese,
in qualsiasi forma, a favore dell'organizzazione.
Articolo 11
(doveri)
- Gli aderenti all'organizzazione
devono svolgere la propria attività in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.
- Il comportamento verso gli altri
aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato
da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza,
buona fede, onestà, probità, rigore morale.
- L'aderente all'organizzazione
che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto,
può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione
è deliberata dall'Assemblea previa rendicontazione
dei probiviri secondo le disposizioni stabilite dal
regolamento solo dopo aver udito le giustificazioni
del socio ricorrente.
- La qualità di socio si perde
altresì per decesso, dimissioni, morosità di oltre
un anno accertata dal Consiglio Direttivo, o quando
siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile
la prosecuzione del rapporto associativo o per altre
cause che potranno essere ritenute valide dal Consiglio
Direttivo.
- La perdita della qualità di socio,
per qualsiasi forma dovuta, esclude il socio da qualsiasi
rivalsa sul patrimonio o fondo comune dell'organizzazione,
come pure dal rimborso della quota versata, rimanendo
salvo il diritto ad incassare eventuali indennizzi
derivanti da assicurazioni stipulate dall'organizzazione
(fermo restando il diritto del socio di ricorrere).
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GLI ORGANI
Articolo 13
(Indicazioni degli organi)
- Sono organi dellorganizzazione:
lassemblea degli associati, il Consiglio Direttivo,
il Presidente dellOrganizzazione.
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LASSEMBLEA
Articolo 14
(Composizione)
- Lassemblea è composta da
tutti gli aderenti allorganizzazione.
- Lassemblea è presieduta
dal Presidente dellOrganizzazione, o in caso
dassenza, in ordine dal Vice- Presidente o dal
consigliere più anziano.
Articolo 15
(Convocazione)
- Lassemblea si riunisce
in via Ordinaria una volta lanno, su convocazione
del Presidente oppure del Consiglio Direttivo.
- Lassemblea si riunisce
in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo
lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta
da almeno un quinto dei soci.
- Il Presidente convoca lassemblea
con avviso scritto contenente lordine del giorno.
Una copia di tale avviso sarà affissa nella sede dellorganizzazione,
in apposita bacheca, almeno 30 giorni prima del giorno
di convocazione.
Articolo 16
(Funzioni)
- Lassemblea è il massimo
organo dellassociazione. E compito dellassemblea:
- Esaminare i problemi del
settore, indicare gli obbiettivi di massima e
tracciare le direttive generali dattuazione;
- Deliberare sulla relazione
annuale del Presidente, concernente lattività
dellorganizzazione;
- Deliberare sul conto consuntivo
dellanno precedente e sul bilancio preventivo;
- Eleggere il Consiglio Direttivo;
- Deliberare se dotare lorganizzazione
di Sindaci e di Probiviri ed eventualmente provvedere
ad eleggerli;
- Deliberare se e come modificare
lo statuto, ai sensi dellarticolo 4;
- Deliberare su eventuali altri
argomenti proposti dal Comitato Direttivo;
- Procedere se necessario,
allo scioglimento dellorganizzazione e alla
nomina dei liquidatori, a norma di Legge.
Articolo 17
(Validità dellassemblea)
- Lassemblea è validamente
costituita in prima convocazione con la maggioranza
dei componenti; è validamente costituita in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- I soci possono farsi rappresentare
da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo,
mediante delega sottoscritta; la delega a membri del
Consiglio non è valida per deliberazioni in merito
ad azione di responsabilità. Ciascun socio non potrà
rappresentare più di due soci.
- Il Presidente constata la regolarità
delle convocazioni, delle deleghe e in genere del
diritto dintervento nellassemblea; il
Presidente nomina il segretario dellassemblea.
- Le regole del funzionamento dellassemblea
sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente
statuto.
Articolo 18
(Votazione)
- Lassemblea delibera a maggioranza
dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione
dello statuto avviene a maggioranza di voti dei componenti.
- I voti sono palesi, tranne quelli
riguardanti persone.
Articolo 19
(Verbalizzazione)
- Le discussioni e le deliberazioni
dellassemblea sono riassunte in un verbale redatto
dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- Il verbale è tenuto, a cura del
Presidente nella sede dellorganizzazione.
- Ogni aderente dellorganizzazione
ha diritto di consultare il verbale.
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IL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 20
(Composizione)
- Il Consiglio Direttivo è composto
da undici membri eletti dallassemblea tra gli
aderenti.
- Il Consiglio Direttivo è validamente
costituito quando sono presenti sette componenti.
Articolo 21
(Presidente del Comitato Direttivo)
- Il Presidente dellorganizzazione
è il Presidente del Comitato Direttivo.
Articolo 22
(elezione e durata)
- Il Consiglio Direttivo dura in
carica per il periodo di tre anni, i consiglieri sono
rieleggibili; Il Consiglio può essere revocato dallassemblea
con la maggioranza dei voti.
- Il Consiglio Direttivo elegge
al suo interno il Vice Presidente, il segretario,
ed il tesoriere; Il Consiglio Direttivo può delegare
altre cariche qualora le ritenga utili ai fini operativi.
- Il Consiglio Direttivo svolge,
su indicazioni dellassemblea, le attività esecutive
relative alle organizzazioni di volontariato.
- Le deliberazioni del Comitato
Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
- Il Comitato Direttivo può avvalersi
di comitati tecnico scientifici o di tecnici,
con funzioni di consulenza per specifici problemi
operativi nellambito dellorganizzazione.
- Alle riunioni del consiglio direttivo
possono partecipare, senza diritto di voto e a solo
titolo consultivo, i rappresentanti dei vari Comitati
e altri soci, se invitati dal Presidente previo accordo
con i consiglieri.
Articolo 23
(Funzioni)
- Spetta al consiglio direttivo
lamministrazione ordinaria e straordinaria dellorganizzazione
fatta eccezione per le operazioni immobiliari o ipotecarie
e per la accettazione di donazioni di immobili per
le quali operazioni è investita lassemblea.
- Spetta al consiglio predisporre
i bilanci da sottoporre allassemblea; deliberare
intorno allassunzione di spese previste o comunque
urgenti nellambito degli stanziamenti di bilancio
e delle disponibilità finanziarie dellOrganizzazione;
provvedere alla stipulazione di contratti; promuovere
tutte le iniziative necessarie al perseguimento degli
scopi sociali; nei limiti istituzionali e dei programmi
di massima deliberati dallassemblea.
Articolo 24
(Convocazione e Validità)
- Il Consiglio Direttivo viene
convocato dal Presidente con la frequenza e con le
modalità che saranno fissate dal Regolamento interno,
e comunque quando almeno tre Consiglieri lo richiedano.
- Il Consiglio Direttivo è validamente
insediato con la presenza della maggioranza dei suoi
membri ed è presieduto dal Presidente o, in caso di
assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere
più anziano.
Articolo 25
(votazione e Verbalizzazione)
- Il Consiglio Direttivo delibera
a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
- Le deliberazioni del Consiglio
Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal
Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- Il verbale è tenuto, a cura del
Presidente, nella sede dellOrganizzazione.
- Ogni Socio Ordinario ha diritto
di consultare il verbale.
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IL PRESIDENTE
Articolo 26
(Elezione e durata)
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta
dei componenti. Ai fini dellelezione del Presidente
il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano.
- Il Presidente dura in carica
due anni ed è rieleggibile, ma dopo due turni deve
lasciare la Presidenza per almeno un biennio.
- Il Vice- Presidente sostituisce
il Presidente assumendosi tutti i poteri in caso di
sua assenza o impedimento.
- Un mese prima della scadenza,
il Presidente convoca lassemblea per le elezioni
del nuovo Presidente.
Articolo 27
(Funzioni)
- Il Presidente rappresenta lorganizzazione
di volontariato, stipula le convenzioni e i contratti
e compie tutti gli atti giuridici relativi allOrganizzazione,
previo consenso del consiglio Direttivo.
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
rappresenta lOrganizzazione, convoca e presiede
il Consiglio Direttivo, propone le materie da trattare
nelle sedute del Consiglio stesso, da esecuzione alle
delibere del Consiglio, sovrintende agli uffici e
al personale addetto ed ha facoltà di delegare le
proprie funzioni ai membri del Consiglio Direttivo
per specifiche materie e per compiti determinati.
- Sottoscrive il verbale dellassemblea,
e cura che sia custodito presso la sede dellorganizzazione
dove può essere consultato dagli aderenti.
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LE RISORSE ECONOMICHE
Articolo 28
(Indicazioni delle risorse)
- Le risorse economiche dellorganizzazione
sono costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere
commerciale e produttivo;
- ogni altri tipo di entrate.
Articolo 29
(I beni)
- I Beni dellorganizzazione
sono i beni immobili, beni registrati mobili e beni
mobili.
- I Beni immobili ed i beni registrati
mobili possono essere acquisiti dallorganizzazione,
e sono ad essa intestati.
- I Beni mobili di proprietà degli
aderenti o dei terzi sono dati in comodato allorganizzazione
stessa oppure tutti i beni sono acquistati dallorganizzazione
e ad essa intestati.
- I Beni immobili, i beni registrati
mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella
sede dellorganizzazione sono elencati nellinventario,
che è depositato presso la sede dellorganizzazione,
e può essere consultato dagli aderenti.
Articolo 30
(Contributi)
- I Contributi degli aderenti sono
costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita
dal consiglio direttivo annualmente.
- I contributi straordinari elargiti
dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche,
sono stabiliti dallassemblea.
Articolo 31
(Erogazioni, donazioni e lasciti)
- Le erogazioni liberali in denaro,
e le donazioni sono accettate dallassemblea,
che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia
con le finalità statuarie dellorganizzazione.
- I lasciti testamentari sono accettati,
con beneficio di inventario, dallassemblea,
che delibera sullutilizzazione di essi, in armonia
con le finalità statuarie dellorganizzazione.
- Il Presidente attua le delibere
dellassemblea, e compie i relativi atti giuridici.
Articolo 32
(Rimborsi)
- I rimborsi relativi alle spese
sostenute per attività dipendenti da convocazioni
sono accettati dallassemblea.
- Lassemblea delibera sullutilizzazione
dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità
statuarie dellorganizzazione.
- Il Presidente dà attuazione alla
deliberazione dellassemblea, e compie i conseguenti
atti giuridici.
Articolo 33
(Proventi derivati da attività marginali)
- I proventi derivati da attività
commerciali o produttive marginali sono inseriti in
apposita voce del bilancio dellorganizzazione.
- Lassemblea delibera sullutilizzazione
dei proventi, che deve essere comunque in armonia
con le finalità statuarie dellorganizzazione.
- Il Presidente dà attuazione alla
delibera dellassemblea, e compie i conseguenti
atti giuridici.
Articolo 34
(Devoluzione di beni)
- In caso di scioglimento o cessazione
dellorganizzazione, i beni, dopo la liquidazione,
saranno devoluti secondo indicazioni dellassemblea
dei Soci dellOrganizzazione.
- I beni mobili ricevuti in comodato
saranno restituiti ai proprietari.
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IL BILANCIO
Articolo 35
(Bilancio consuntivo e preventivo)
- Il Bilancio dellorganizzazione
di volontariato è annuale, e decorre dal 1 Gennaio
al 31 Dicembre di ogni anno.
- Il Bilancio consuntivo contiene
tutte le entrate e le spese relative al periodo di
un anno.
- Il Bilancio preventivo contiene
le previsioni di spesa e di entrate per lesercizio
annuale successivo.
Articolo 36
(Formazione e contenuto del bilancio)
- Il Bilancio consuntivo è elaborato
dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, le singole
voci di spesa e di entrata relative al periodo di
un anno.
- Il bilancio preventivo per lesercizio
annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo.
Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni
delle spese e delle entrate relative allesercizio
annuale successivo.
Articolo 37
(Controllo sul bilancio)
- Il bilancio consuntivo e preventivo
è controllato dal tesoriere con il Presidente ed il
Vice Presidente.
- Il controllo è limitato alla
regolarità contabile delle spese e delle entrate.
- Eventuali rilievi critici a spese
o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti
allassemblea.
Articolo 38
(Approvazione del bilancio)
- Il bilancio consuntivo è approvato
dallassemblea con voto palese e con la maggioranza
dei presenti, entro il termine di legge.
- Il bilancio consuntivo è depositato
presso la sede dellorganizzazione almeno 10
giorni prima della seduta, e può essere consultato
da ogni aderente.
- Il bilancio preventivo è approvato
dallassemblea con voto palese e con la maggioranza
dei presenti.
- Il bilancio preventivo è depositato
presso la sede dellorganizzazione almeno 10
giorni prima della seduta, e può essere consultato
da ogni aderente.
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LE CONVENZIONI
Articolo 39
(Deliberazioni delle convenzioni)
- Le convenzioni tra lorganizzazione
di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate
dallassemblea.
- Copia di ogni convenzione è custodita,
a cura del Presidente, nella sede dellorganizzazione.
Articolo 40
(Stipula della convenzione)
- La convenzione è stipulata dal
Presidente dellorganizzazione di volontariato.
Articolo 41
(Attuazione della convenzione)
- Consiglio Direttivo delibera
sulle modalità di attuazione della convenzione.
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DIPENDENTI E COLLABORATORI
Articolo 42
(Dipendenti)
- Lorganizzazione di volontariato
può assumere dei dipendenti, i cui rapporti sono disciplinati
dalla legge e dal relativo contratto di lavoro collettivo.
- I dipendenti sono, ai sensi di
Legge e di Regolamento, assicurati contro le malattie,
infortunio, e per la responsabilità civile verso i
terzi.
Articolo 43
(Collaboratori di lavoro autonomo)
- Lorganizzazione di volontariato
per sopperire a specifiche esigenze può avvalersi
di collaboratori di lavoro autonomo.
- I rapporti tra lorganizzazione
ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati
dalla Legge.
- I collaboratori di lavoro autonomo
sono, ai sensi di Legge e di regolamento, assicurati
contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità
civile verso terzi.
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LA RESPONSABILITA
Articolo 44
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
- Gli aderenti allorganizzazione
che prestano attività di volontariato in quanto tali,
sono elencati in apposito elenco o registro o almeno
in un verbale del Consiglio Direttivo e sono assicurati
per le malattie e gli infortuni e per la responsabilità
civile verso terzi, ai sensi dellart. 4 della
Legge 266/91.
Articolo 45
(Responsabilità dellorganizzazione)
- Lorganizzazione di volontariato
risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni
causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti
stipulati.
- Lorganizzazione di volontariato
può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità
contrattuale dellorganizzazione stessa.
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RAPPORTI CON ALTRI
ENTI E SOGGETTI
Articolo 46
(Rapporti con altri enti e soggetti privati)
- Lorganizzazione di volontariato
coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento
delle finalità di solidarietà umana, civile, culturale,
sociale ed economica in casi particolari.
Articolo 47
(Rapporti con enti e soggetti pubblici)
- Lorganizzazione di
volontariato partecipa e collabora con soggetti ed
enti pubblici per la realizzazione delle finalità
sociali, civili, culturali e di solidarietà.
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RIFERIMENTO A
NORME DI LEGGE
Articolo
48
(Riferimento
a norme di Legge)
- Per quanto non previsto dal presente
statuto, si fa riferimento alle norme di Legge in
materia.
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