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Il Consiglio Direttivo L'organizzazione Lo Statuto

Vecchio statuto ATDL                   Scarica lo Statuto >>


DISPOSIZIONI GENERALI
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – FORMA GIURIDICA
Articolo 1
  1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata  ASSOCIAZIONE TALASSEMICI DREPANOCITICI LOMBARDI (di seguito A.T.D.L.)
  2. L’Associazione ha sede nel comune di Milano, Largo Volontari Del Sangue n° 1, 20133
Articolo 2
(statuto e regolamento)
  1. L’organizzazione di volontariato "A.T.D.L. è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n° 266 del 1991 delle leggi regionali, statali e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. Il regolamento che sarà deliberato dall’Assemblea, disciplina, nel rispetto dello statuto gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione ed all’attività.
Articolo 3
(efficacia dello statuto)
  1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione.
  2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
Articolo 4
(Modificazione dello statuto)
  1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Articolo 5
(Interpretazione dello statuto)
  1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

 

 

FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

 

Articolo 6
(Solidarietà)

L’organizzazione di volontariato "Associazione Talassemici Drepanocitici Lombardi" persegue il fine della solidarietà umana, civile, culturale e sociale.

Articolo 7
(Finalità del settore)

La specifica finalità dell’organizzazione di volontariato "A.T.D.L." è quella di promuovere in campo sociale, politico e scientifico tutte le iniziative per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura della talassemia e della thalasso-drepanocitosi e per assicurare ai talassemici e drepanocitici il diritto al trattamento ottimale nel contesto socio-sanitario provinciale, regionale e nazionale.
Essa a tal fine si propone di favorire:

  1. la realizzazione di un'assistenza globale ai talassemici e drepanocitici attraverso la creazione di servizi specializzati nella terapia, da apprestarsi in "Ospedali di giorno" anche in via ambulatoriale;
  2. la formazione di personale specializzato nell'assistenza, con particolare riguardo alle esigenze socio-psico-affettive dei talassemici e drepanocitici;
  3. la ricerca scientifica sulla talassemia e thalasso-drepanocitosi anche mediante l'istituzione di borse di studio di specializzazione e d'aggiornamento e altre forme di incentivazione;
  4. la diffusione di informazione agli associati, agli operatori socio-sanitari, ad enti scientifici, economici, politici e sociali pubblici e privati sugli argomenti riguardanti la talassemia e thalasso-Drepanocitosi anche attraverso l'organizzazione di congressi e d'incontri di studio;
  5. lo "screening" e la rilevazione statistica dell'incidenza della talassemia e della thalasso-drepanocitosi nel territorio regionale e nazionale; - le attività d'informazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sugli aspetti della talassemia e Thalasso-Drepanocitosi con particolare riguardo alla prevenzione e alla donazione volontaria del sangue;
  6. la promozione di rapporti con associazioni nazionali e internazionali e con ogni altra organizzazione, aventi analogie finalità istituzionali;
  7. riconfermare in ogni contesto quanto già affermato dal D.M. 20/12/1961 "Forme morbose da qualificarsi malattie sociali ai sensi del D.P.R. 11/2/1961, n.249" vedi articolo unico lettera -e-
  8. ogni altra attività necessaria alla realizzazione dello scopo associativo.
Articolo 8
(ambito dell'attuazione delle finalità)
  1. L'organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE TALASSEMICI DREPANOCITICI LOMBARDI" opera nella regione della Lombardia.
  2. Essa intende collaborare anche a livello regionale, nazionale ed internazionale con le realtà che perseguono gli stessi fini.

 

    GLI ADERENTI
    Articolo 9
    (ammissione)
  1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà.

  2. Si distinguono di seguito in soci Ordinari, Aderenti, Onorari, Istituzionali, Benemeriti.
  1. SOCI ORDINARI. Sono i talassemici e drepanocitici che hanno compiuto la maggiore età, i consanguinei, sino al terzo grado, di talassemici e drepanocitici, i portatori sani del tratto microcitemico. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali anche il coniuge del soggetto talassemico e drepanocitico.
  2. SOCI ADERENTI. Sono tutti coloro che, pur mancando del requisito di socio ordinario, aderiscono alle finalità dell'organizzazione e s'impegnano ad operare per la loro realizzazione.
  3. SOCI ONORARI. Sono tutti coloro che in campo nazionale ed internazionale contribuiscono con apporti scientifici e culturali alla prevenzione e alla cura della talassemia e thalasso-drepanocitosi. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
  4. SOCI ISTITUZIONALI. Sono gli enti pubblici e privati, le aziende, le associazioni socio-culturali e simili, che, senza scopo di lucro, si fanno partecipi in modo continuativo delle finalità dell'organizzazione mediante elargizioni e finanziamenti per attività di studio, ricerca, formazione e divulgazione nel campo della talassemia e thalasso-drepanocitosi.
  5. SOCI BENEMERITI. Sono tutti coloro che, già appartenenti alle categorie di soci AeB, contribuiscono in misura rilevante finanziariamente o con l'apporto diretto di partecipazione, al migliore conseguimento dei fini sociali.
  1. L'ammissione all'organizzazione è deliberata, per domanda scritta del richiedente per i soci ordinari e sostenitori, dal Comitato Direttivo e previo accordo orale per i soci onorari e benemeriti.
Articolo 10
(diritti)
  1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
  2. Essi hanno i diritti d'informazione di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto.
  3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi della Legge e nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa.
  4. Gli aderenti non possono ricevere compensi per l'attività svolta o per prestazioni rese, in qualsiasi forma, a favore dell'organizzazione.
Articolo 11
(doveri)
  1. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.
  2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.
Articolo 12
(esclusione)
  1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea previa rendicontazione dei probiviri secondo le disposizioni stabilite dal regolamento solo dopo aver udito le giustificazioni del socio ricorrente.
  2. La qualità di socio si perde altresì per decesso, dimissioni, morosità di oltre un anno accertata dal Consiglio Direttivo, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo o per altre cause che potranno essere ritenute valide dal Consiglio Direttivo.
  3. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi forma dovuta, esclude il socio da qualsiasi rivalsa sul patrimonio o fondo comune dell'organizzazione, come pure dal rimborso della quota versata, rimanendo salvo il diritto ad incassare eventuali indennizzi derivanti da assicurazioni stipulate dall'organizzazione (fermo restando il diritto del socio di ricorrere).

 

GLI ORGANI

 

Articolo 13
(Indicazioni degli organi)
  1. Sono organi dell’organizzazione: l’assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Organizzazione.

 

 

L’ASSEMBLEA

Articolo 14
(Composizione)

  1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione.
  2. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organizzazione, o in caso d’assenza, in ordine dal Vice- Presidente o dal consigliere più anziano.

Articolo 15
(Convocazione)

  1. L’assemblea si riunisce in via Ordinaria una volta l’anno, su convocazione del Presidente oppure del Consiglio Direttivo.
  2. L’assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.
  3. Il Presidente convoca l’assemblea con avviso scritto contenente l’ordine del giorno. Una copia di tale avviso sarà affissa nella sede dell’organizzazione, in apposita bacheca, almeno 30 giorni prima del giorno di convocazione.

Articolo 16
(Funzioni)

  1. L’assemblea è il massimo organo dell’associazione. E’ compito dell’assemblea:
    1. Esaminare i problemi del settore, indicare gli obbiettivi di massima e tracciare le direttive generali d’attuazione;
    2. Deliberare sulla relazione annuale del Presidente, concernente l’attività dell’organizzazione;
    3. Deliberare sul conto consuntivo dell’anno precedente e sul bilancio preventivo;
    4. Eleggere il Consiglio Direttivo;
    5. Deliberare se dotare l’organizzazione di Sindaci e di Probiviri ed eventualmente provvedere ad eleggerli;
    6. Deliberare se e come modificare lo statuto, ai sensi dell’articolo 4;
    7. Deliberare su eventuali altri argomenti proposti dal Comitato Direttivo;
    8. Procedere se necessario, allo scioglimento dell’organizzazione e alla nomina dei liquidatori, a norma di Legge.

Articolo 17
(Validità dell’assemblea)

  1. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza dei componenti; è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
  2. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, mediante delega sottoscritta; la delega a membri del Consiglio non è valida per deliberazioni in merito ad azione di responsabilità. Ciascun socio non potrà rappresentare più di due soci.
  3. Il Presidente constata la regolarità delle convocazioni, delle deleghe e in genere del diritto d’intervento nell’assemblea; il Presidente nomina il segretario dell’assemblea.
  4. Le regole del funzionamento dell’assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

Articolo 18
(Votazione)

  1. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza di voti dei componenti.
  2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Articolo 19
(Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
  2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente nella sede dell’organizzazione.
  3. Ogni aderente dell’organizzazione ha diritto di consultare il verbale.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20
(Composizione)

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri eletti dall’assemblea tra gli aderenti.
  2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti sette componenti.

Articolo 21
(Presidente del Comitato Direttivo)

  1. Il Presidente dell’organizzazione è il Presidente del Comitato Direttivo.

Articolo 22
(elezione e durata)

  1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni, i consiglieri sono rieleggibili; Il Consiglio può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei voti.
  2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice – Presidente, il segretario, ed il tesoriere; Il Consiglio Direttivo può delegare altre cariche qualora le ritenga utili ai fini operativi.
  3. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazioni dell’assemblea, le attività esecutive relative alle organizzazioni di volontariato.
  4. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
  5. Il Comitato Direttivo può avvalersi di comitati tecnico – scientifici o di tecnici, con funzioni di consulenza per specifici problemi operativi nell’ambito dell’organizzazione.
  6. Alle riunioni del consiglio direttivo possono partecipare, senza diritto di voto e a solo titolo consultivo, i rappresentanti dei vari Comitati e altri soci, se invitati dal Presidente previo accordo con i consiglieri.

Articolo 23
(Funzioni)

  1. Spetta al consiglio direttivo l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’organizzazione fatta eccezione per le operazioni immobiliari o ipotecarie e per la accettazione di donazioni di immobili per le quali operazioni è investita l’assemblea.
  2. Spetta al consiglio predisporre i bilanci da sottoporre all’assemblea; deliberare intorno all’assunzione di spese previste o comunque urgenti nell’ambito degli stanziamenti di bilancio e delle disponibilità finanziarie dell’Organizzazione; provvedere alla stipulazione di contratti; promuovere tutte le iniziative necessarie al perseguimento degli scopi sociali; nei limiti istituzionali e dei programmi di massima deliberati dall’assemblea.

Articolo 24
(Convocazione e Validità)

  1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con la frequenza e con le modalità che saranno fissate dal Regolamento interno, e comunque quando almeno tre Consiglieri lo richiedano.
  2. Il Consiglio Direttivo è validamente insediato con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice – Presidente o dal Consigliere più anziano.

Articolo 25
(votazione e Verbalizzazione)

  1. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
  3. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Organizzazione.
  4. Ogni Socio Ordinario ha diritto di consultare il verbale.

 

IL PRESIDENTE

Articolo 26
(Elezione e durata)

  1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti. Ai fini dell’elezione del Presidente il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano.
  2. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile, ma dopo due turni deve lasciare la Presidenza per almeno un biennio.
  3. Il Vice- Presidente sostituisce il Presidente assumendosi tutti i poteri in caso di sua assenza o impedimento.
  4. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l’assemblea per le elezioni del nuovo Presidente.

Articolo 27
(Funzioni)

  1. Il Presidente rappresenta l’organizzazione di volontariato, stipula le convenzioni e i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all’Organizzazione, previo consenso del consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’Organizzazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, propone le materie da trattare nelle sedute del Consiglio stesso, da esecuzione alle delibere del Consiglio, sovrintende agli uffici e al personale addetto ed ha facoltà di delegare le proprie funzioni ai membri del Consiglio Direttivo per specifiche materie e per compiti determinati.
  3. Sottoscrive il verbale dell’assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell’organizzazione dove può essere consultato dagli aderenti.

 

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 28
(Indicazioni delle risorse)

  1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
  1. beni, immobili e mobili;
  2. contributi;
  3. donazioni e lasciti;
  4. rimborsi;
  5. attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  6. ogni altri tipo di entrate.

Articolo 29
(I beni)

  1. I Beni dell’organizzazione sono i beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
  2. I Beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
  3. I Beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato all’organizzazione stessa oppure tutti i beni sono acquistati dall’organizzazione e ad essa intestati.
  4. I Beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione, e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 30
(Contributi)

  1. I Contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal consiglio direttivo annualmente.
  2. I contributi straordinari elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall’assemblea.

Articolo 31
(Erogazioni, donazioni e lasciti)

  1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.
  2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’assemblea, che delibera sull’utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.
  3. Il Presidente attua le delibere dell’assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 32
(Rimborsi)

  1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convocazioni sono accettati dall’assemblea.
  2. L’assemblea delibera sull’utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.
  3. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione dell’assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Articolo 33
(Proventi derivati da attività marginali)

  1. I proventi derivati da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.
  2. L’assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.
  3. Il Presidente dà attuazione alla delibera dell’assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Articolo 34
(Devoluzione di beni)

  1. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti secondo indicazioni dell’assemblea dei Soci dell’Organizzazione.
  2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

 

IL BILANCIO

Articolo 35
(Bilancio consuntivo e preventivo)

  1. Il Bilancio dell’organizzazione di volontariato è annuale, e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
  2. Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
  3. Il Bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrate per l’esercizio annuale successivo.

Articolo 36
(Formazione e contenuto del bilancio)

  1. Il Bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
  2. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.

Articolo 37
(Controllo sul bilancio)

  1. Il bilancio consuntivo e preventivo è controllato dal tesoriere con il Presidente ed il Vice – Presidente.
  2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
  3. Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all’assemblea.

Articolo 38
(Approvazione del bilancio)

  1. Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il termine di legge.
  2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’organizzazione almeno 10 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
  3. Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
  4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’organizzazione almeno 10 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

 

LE CONVENZIONI

Articolo 39
(Deliberazioni delle convenzioni)

  1. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dall’assemblea.
  2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell’organizzazione.

Articolo 40
(Stipula della convenzione)

  1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell’organizzazione di volontariato.

Articolo 41
(Attuazione della convenzione)

  1. Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

 

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Articolo 42
(Dipendenti)

  1. L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, i cui rapporti sono disciplinati dalla legge e dal relativo contratto di lavoro collettivo.
  2. I dipendenti sono, ai sensi di Legge e di Regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 43
(Collaboratori di lavoro autonomo)

  1. L’organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può avvalersi di collaboratori di lavoro autonomo.
  2. I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge.
  3. I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di Legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

 

LA RESPONSABILITA’

Articolo 44
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

  1. Gli aderenti all’organizzazione che prestano attività di volontariato in quanto tali, sono elencati in apposito elenco o registro o almeno in un verbale del Consiglio Direttivo e sono assicurati per le malattie e gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 4 della Legge 266/91.

Articolo 45
(Responsabilità dell’organizzazione)

  1. L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
  2. L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale dell’organizzazione stessa.

 

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Articolo 46
(Rapporti con altri enti e soggetti privati)

  1. L’organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà umana, civile, culturale, sociale ed economica in casi particolari.

Articolo 47
(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

  1. L’organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

 

RIFERIMENTO A NORME DI LEGGE

Articolo 48
(Riferimento a norme di Legge)

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di Legge in materia.

 

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