Esistono agevolazioni per genitori/familiari
che assistono bambini talassemici e drepanocitici e per gli
invalidi lavoratori?
Le normative a cui fare riferimento sono la Legge 1204 del
1971 "tutela delle lavoratrici madri e la legge
quadro 104 del 1992 che ha portato molte novità
nell'ambito dell'assistenza alle persone portatrici di un
handicap.
La Legge 1204/71 prevede in generale:
- astensione facoltativa dal lavoro fino
a 6 mesi nel primo anno di vita del bambino
- astensione facoltativa durante le malattie
del bambino nei primi 3 anni di età, producendo certificazione
medica comprovante tale stato di malattia
Durante tali periodi l'indennità giornaliera prevista
è pari al 30% della retribuzione ordinaria.
La legge 104/92 prevede
invece agevolazioni specifiche per lavoratrici madri, lavoratori
padri di minori con handicap gravi accertati (Legge 903/77
"Parità di trattamento per uomini e donne in materia
di lavoro") e per la persona stessa avente handicap grave:
- il genitore di un bambino talassemico
può astenersi dal lavoro in maniera facoltativa fino
ad un periodo di tre anni (il limite è comunque il
compimento del terzo anno di età) senza necessità
di presentare certificati medici ed a condizione che il
bambino non sia ricoverato in Istituti (occorre dare atto
di tale circostanza mediante autocertificazione o atti notori)
e quindi sia assistito direttamente. Tale periodo può
essere suscettibile a frazionamento ed il trattamento economico
è lo stesso previsto per la legge 1204/71;
- in alternativa a quanto previsto sopra,
il genitore ha diritto a due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di età
del bambino (nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale
o comunque inferiore alle 6 ore giornaliere il permesso
è di un'ora);
- i genitori, anche adottivi, i parenti
o affini fino al terzo grado, conviventi di persona con
handicap in stato di gravità anche di età
superiore ai tre anni, hanno diritto a tre giorni di permesso
mensile retribuito;
Tali periodi non sono né frazionabili né cumulabili
con quelli dei mesi successivi: inoltre non sono assoggettabili
a recupero né considerabili come congedo straordinario.
- diritto di scelta, ove possibile, della
sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e
divieto di trasferimento senza consenso per genitori o familiari
che assistono un handicappato;
- in caso di presenza di un secondo figlio
nel nucleo familiare, i diritti relativi alla Legge 104/92
sono attribuibili contemporaneamente a quelli previsti dalla
Legge 1204/71, in modo che ad ognuno dei due coniugi competa
uno dei benefici in questione.
Il disabile lavoratore, dopo esser stato accertato con handicap
grave (art.3 comma 3 della legge 104/92)
ha:
- diritto di un permesso retribuito di
due ore al giorno od in alternativa 3 giorni al mese;
- diritto di scelta, ove possibile,
della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio
e divieto di trasferimento senza consenso per genitori o
familiari che assistono un handicappato.
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