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HandyLex: lo stato di handcap
Legislazione
Legge n. 104 del 5 Febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e diritti delle persone handiccapate".
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Esistono agevolazioni per genitori/familiari che assistono bambini talassemici e drepanocitici e per gli invalidi lavoratori?

Le normative a cui fare riferimento sono la Legge 1204 del 1971 "tutela delle lavoratrici madri e la legge quadro 104 del 1992 che ha portato molte novità nell'ambito dell'assistenza alle persone portatrici di un handicap.
La Legge 1204/71 prevede in generale:

  • astensione facoltativa dal lavoro fino a 6 mesi nel primo anno di vita del bambino
  • astensione facoltativa durante le malattie del bambino nei primi 3 anni di età, producendo certificazione medica comprovante tale stato di malattia

Durante tali periodi l'indennità giornaliera prevista è pari al 30% della retribuzione ordinaria.

La legge 104/92 prevede invece agevolazioni specifiche per lavoratrici madri, lavoratori padri di minori con handicap gravi accertati (Legge 903/77 "Parità di trattamento per uomini e donne in materia di lavoro") e per la persona stessa avente handicap grave:

  • il genitore di un bambino talassemico può astenersi dal lavoro in maniera facoltativa fino ad un periodo di tre anni (il limite è comunque il compimento del terzo anno di età) senza necessità di presentare certificati medici ed a condizione che il bambino non sia ricoverato in Istituti (occorre dare atto di tale circostanza mediante autocertificazione o atti notori) e quindi sia assistito direttamente. Tale periodo può essere suscettibile a frazionamento ed il trattamento economico è lo stesso previsto per la legge 1204/71;
  • in alternativa a quanto previsto sopra, il genitore ha diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di età del bambino (nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale o comunque inferiore alle 6 ore giornaliere il permesso è di un'ora);
  • i genitori, anche adottivi, i parenti o affini fino al terzo grado, conviventi di persona con handicap in stato di gravità anche di età superiore ai tre anni, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito;
    Tali periodi non sono né frazionabili né cumulabili con quelli dei mesi successivi: inoltre non sono assoggettabili a recupero né considerabili come congedo straordinario.
  • diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e divieto di trasferimento senza consenso per genitori o familiari che assistono un handicappato;
  • in caso di presenza di un secondo figlio nel nucleo familiare, i diritti relativi alla Legge 104/92 sono attribuibili contemporaneamente a quelli previsti dalla Legge 1204/71, in modo che ad ognuno dei due coniugi competa uno dei benefici in questione.

Il disabile lavoratore, dopo esser stato accertato con handicap grave (art.3 comma 3 della legge 104/92) ha:

  • diritto di un permesso retribuito di due ore al giorno od in alternativa 3 giorni al mese;
  • diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e divieto di trasferimento senza consenso per genitori o familiari che assistono un handicappato.

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