Che cosa è l'assegno mensile
di invalidità e chi ne ha diritto?
L'assegno mensile di invalidità è concesso
ai sensi della Legge 30/3/1971 n. 118 e del Decreto Legislativo
n. 509 del 23/11/1988 e successive modifiche ed integrazioni,
ai soggetti riconosciuti invalidi parziali, cioè con
un'invalidità almeno del 74%: di tale categoria fanno
parte i soggetti affetti da Thalassemia Major.
I presupposti per l'ottenimento di questa provvidenza sono
i seguenti:
- avere una riduzione della capacità
lavorativa nella misura di almeno il 74%
- non essere collocati al lavoro: l'assegno
mensile di invalidità verrà revocato nel caso
di collocamento al lavoro.
- trovarsi in stato di bisogno economico:
il proprio reddito complessivo lordo, a cui non va sommato
né quello del coniuge né quello di eventuali
familiari compresi nel nucleo, non deve superare i valori
di reddito massimo stabiliti per l'anno in corso.
- avere un'età compresa fra i
18 e i 65 anni.
- avere cittadinanza italiana.
- avere la residenza nel territorio nazionale.
L'entità del trattamento assegno di invalidità
è pari a quello di pensione di inabilità.
Qualora gli aventi diritto all'assegno di invalidità
venissero collocati al lavoro, essi hanno l'obbligo di avvertire
la Prefettura per la sospensione del trattamento economico,
restituendo il libretto di invalidità unitamente alla
copia della lettera di assunzione.
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