Che cosa è l'indennità
mensile di frequenza e chi ne ha diritto?
Tale provvidenza era stata istituita come assegno di accompagnamento
per i minori dalla Legge 118 del 1971 ma venne poi abolita
con la successiva Legge 508 del 1988. Oggi è stata
istituita con la Legge 11 ottobre 1990 n. 289. Gli aventi
diritto sono invalidi civili minori di 18 anni cui siano state
riconosciute, dalla commissione medica competente presso la
USSL di appartenenza, difficoltà persistenti a svolgere
i compiti e le funzioni propri della loro età.
I presupposti per l'ottenimento di questa provvidenza sono
i seguenti:
- frequenza continua o anche periodica
di centri ambulatoriali o di centri diurni anche di tipo
semiresidenziale, pubblici o privati, specializzati nel
trattamento o nel recupero di soggetti con handicap;
oppure:
- frequenza di scuole pubbliche o private,
di ogni ordine e grado, a partire dalla Scuola Materna;
- frequenza di centri di formazione o
addestramento professionale.
- trovarsi in stato di bisogno economico:
il reddito complessivo lordo non deve superare i valori
di reddito massimo stabiliti per l'anno in corso.
- avere cittadinanza italiana.
L'entità del trattamento indennità di frequenza
è la stessa prevista per l'assegno di invalidità.
La corresponsione del beneficio è limitata all'effettiva
durata del trattamento (nel caso di frequenza di un centro
di recupero) o del corso (nel caso di frequenza scolastica)
e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
inizio del trattamento (o corso).
L'indennità di frequenza è incompatibile con
quella di accompagnamento ed è ammessa la scelta del
trattamento più favorevole.
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