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Legislazione
Circolare Ministeriale (stralcio) 11 febbraio 1987, n. 3
Legge 30 marzo 1971, n. 118
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Chi viene dichiarato invalido civile può svolgere un'attività lavorativa?

Per quanto riguarda l'invalido parziale dal 45% al 99%, vi è la possibilità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa purché non si costituisca pericolo per la sicurezza degli impianti o per la salute dei compagni di lavoro: si ha inoltre diritto ad una serie di agevolazioni fra cui il collocamento obbligatorio.

Per quanto riguarda le persone dichiarate invalide al 100%, un'interpretazione medico-legale molto rigida porterebbe ad interpretare tale invalidità come la mancanza o perdita completa della capacità lavorativa, incompatibile quindi con qualsiasi attività lavorativa residua. Tale interpretazione contrasta però con l'interesse di recupero e non meramente assistenziale che la legislazione prevede in favore dell'invalido: possiamo quindi ritenere che un invalido civile con una riduzione della capacità lavorativa del 100%, ma in grado di eseguire una prestazione particolare (come è il caso di molti soggetti talassemici), possa essere comunque impiegato. Queste considerazioni derivano da un'interpretazione dell'art. 12 della Legge n. 118 del 1971, giunta con la Circolare 11 febbraio 1987 n. 3 del Ministero della Sanità. Si può dunque concludere che anche l'invalido al 100% possa essere impiegato ed ha pertanto diritto al collocamento obbligatorio.

Per quanto riguarda infine gli invalidi con indennità di accompagnamento, si sottolinea che la Legge del 21 Novembre 1988 n. 508 art.1 comma 3° afferma che la dichiarazione di invalidità, anche con diritto all'indennità di accompagnamento, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative. Secondo questi indirizzi di Legge, anche i talassemici che ricevono l'indennità di accompagnamento hanno diritto al collocamento obbligatorio.

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