Secondo la legge n°68 del 12 marzo 1999 i datori di lavoro
sono tenuti ad assumere, per una aliquota che varia
a seconda del numero dei dipendenti dell'azienda, una certa
percentuale di lavoratori appartenenti alle "categorie protette".
Per quanto riguarda gli enti pubblici, la disciplina dispone
che l'assunzione dei suddetti soggetti avvenga tramite procedure
selettive concorsuali, ad eccezione dei profili per cui
sia richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo
per i quali si procede mediante l'avviamento a selezione ai
sensi della normativa vigente.
La Legge 12 marzo 1999,
n. 68, individua quali destinatarie della riserva le seguenti
categorie:
- le persone in età lavorativa affette
da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori
di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della
capacità lavorativa superiore al 45%;
- Le persone invalide del lavoro con
un grado di invalidità superiore al 33%;
- le persone non vedenti, intendendo
coloro che sono stati colpiti da cecità assoluta o hanno
un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi
gli occhi;
- le persone sordomute, intendendo coloro
che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento
della lingua parlata;
- le persone invalide di guerra, invalide
civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni
di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di persone di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni.
La tabella che segue riporta le quote che i datori di lavoro
sono tenuti a riservare ai disabili:
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Quota di riserva |
Occupati nell'azienda |
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7% dei lavoratori occupati
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Più di 50 dipendenti
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2 lavoratori
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Da 36 a 50 dipendenti
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1 lavoratore
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Da 15 a 35 dipendenti
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In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro
degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano
deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio o per
l'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, dei
coniugi e dei figli di persone invalide per causa di guerra,
di servizio e di lavoro e dei profughi rimpatriati (il cui
status è riconosciuto dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763),
si attribuisce anche ai suddetti soggetti una quota di riserva,
pari ad una unità per i datori di lavoro che occupano da cinquantuno
a centocinquanta dipendenti.
Per iscriversi negli elenchi è necessario aver compiuto
i 15 anni di età e non aver superato i limiti previsti dall'ordinamento
per il settore pubblico e per quello privato.
La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli
interessati e deve essere munita della necessaria
documentazione concernente la sussistenza dei requisiti
che danno titolo al collocamento obbligatorio e le attitudini
professionali del richiedente.
Per perfezionare l'iscrizione nelle liste è necessario produrre
i seguenti documenti:
- Attestato di disoccupazione
- Stato di famiglia
- Attestato di invalidità
- Attestato di idoneità pubblica (rilasciato
dalle U.S.L.)
E' inoltre opportuno ricordare che la legge punisce
sia i datori di lavoro che contravvengano al collocamento
obbligatorio, sia i cittadini privi di diritto che tentino
di ottenere occupazione con mezzi fraudolenti.
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