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Riferimenti legislativi
Articolo 80 della Legge Finanziaria 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Circolare INPDAP n. 75 del 27 dicembre 2001
Circolare INPS n. 29 del 30 gennaio 2002

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La Legge Finanziaria 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) e precisamente l'articolo 80, consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa.

Ne consegue che attraverso la fruizione di questo beneficio, a sordomuti ed invalidi (che rientrano negli aventi diritto per legge) è data la possibilità di un pensionamento anticipato, inquanto i contibuti risultati saranno maggiori di quelli effettivamente versati.

Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2002 ma solo dopo l'emissione delle circolari normo-operative INPDAP (n. 75 del 27 dicembre 2001) e INPS (n. 29 del 30 gennaio 2002) è stato chiarito come ed in che modo è possibile richiedere i benefici.

La "nuova" circolare INPS puntualizza alcune precisazioni importanti:

  • si conferma che vengono concessi due mesi di contributi figurativi per ogni anno effettivamente lavorato, fino ad un massimo di 5 anni di contributi figurativi.
    Ad esempio: se un dipendente ha lavorato per 30 anni, si vedrà riconoscere 60 mesi (5 anni) di contributi figurativi;
  • i contributi figurativi si applicano solo agli anni lavorati in quanto invalidi civili con percentuale superiore al 74% (o assimilabile per le altre invalidità) o in quanto sordomuti. Gli anni pur lavorati, in cui il lavoratore non era stato riconosciuto invalido o lo era in misura inferiore al 74%, la concessione dei contributi figurativi non è ammissibile.
  • un aspetto negativo invece il calcolo dell'importo della pensione: la retribuzione media pensionabile utile ai fini della misura della pensione deve essere infatti determinata senza la maggiorazione dei periodi di cui all'articolo 80, comma 3, cioè dei contributi figurativi che sono validi ai soli fini del raggiungimento del diritto di "andare in pensione".

 

Testo tratto da www.handylex.it e parzialmente modificato

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