La Legge Finanziaria 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388)
e precisamente l'articolo
80, consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per
qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità
superiore al 74 per cento o assimilabile), di richiedere per
ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di
due mesi di contribuzione figurativa.
Ne consegue che attraverso la fruizione di questo beneficio,
a sordomuti ed invalidi (che rientrano negli aventi diritto
per legge) è data la possibilità di un pensionamento
anticipato, inquanto i contibuti risultati saranno maggiori
di quelli effettivamente versati.
Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo
di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini
del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio
2002 ma solo dopo l'emissione delle circolari normo-operative
INPDAP (n.
75 del 27 dicembre 2001) e INPS (n.
29 del 30 gennaio 2002) è stato chiarito come ed
in che modo è possibile richiedere i benefici.
La "nuova" circolare INPS puntualizza alcune precisazioni
importanti:
- si conferma che vengono concessi due
mesi di contributi figurativi per ogni anno effettivamente
lavorato, fino ad un massimo di 5 anni di contributi
figurativi.
Ad esempio: se un dipendente ha lavorato per 30 anni,
si vedrà riconoscere 60 mesi (5 anni) di contributi
figurativi;
- i contributi figurativi si applicano
solo agli anni lavorati in quanto invalidi civili
con percentuale superiore al 74% (o assimilabile per le
altre invalidità) o in quanto sordomuti. Gli anni
pur lavorati, in cui il lavoratore non era stato riconosciuto
invalido o lo era in misura inferiore al 74%, la concessione
dei contributi figurativi non è ammissibile.
- un aspetto negativo invece il calcolo
dell'importo della pensione: la retribuzione media pensionabile
utile ai fini della misura della pensione deve essere infatti
determinata senza la maggiorazione dei periodi di
cui all'articolo 80, comma 3, cioè dei contributi
figurativi che sono validi ai soli fini del raggiungimento
del diritto di "andare in pensione".
Testo tratto da www.handylex.it e
parzialmente modificato
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