Il 3 Luglio 2002 la Direzione Generale per le Tematiche Familiari
e Sociali e la Tutela dei diritti dei Minori - in seno al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ha finalmente
emesso (anche dopo vari incontri avvenuti a Roma con una rappresentanza
della Commissione sui Problemi Burocratici e Legislativi in
seno alla Fondazione
Giambrone) la circolare
1444/2002 che detta le direttive operative di applicazione
dell'art. 39 della
Finanziaria 2002 di cui, come ricorderete, avevamo già
dato notizia ed approfondito (vedi
news).
La circolare, che attendevamo dall'inizio dell'anno, è
in compenso molto esplicativa e puntualizza diversi
dubbi i quali la legge aveva dato diverse possibilità
di interpretazione.
Vediamone alcuni.
Intanto vengono confermati ed esplicitati sia gli importi
("indennità annuale di importo pari a quello
del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti - il cui ammontare mensile per l'anno
2002 è di 329,69 euro - *") che gli aventi
diritto ( "in favore dei lavoratori affetti da
Talassemia major e Drepanocitosi che hanno raggiunto un anzianità
contributiva pari o superiore a 10 anni, in concorrenza con
almeno 35 anni di età anagrafica *").
Queste conferme potrebbero sembrare banali ma permettono di
non dare adito ad interpretazioni 'strane' da parte
di nessuno.
Viene chiarito anche che trattandosi di un indennizzo "è
consentito il cumulo del suddetto beneficio sia con la retribuzione
lavorativa sia con qualsiasi prestazione pensionistica
*" e che quindi il beneficiario non ha l'obbligo
di lasciare il proprio lavoro.
"L'indenntà verrà concessa ed erogata
dall'INPS*" per tutti i tipo di lavoratori e "per
maggiore fruibilità da parte dei beneficiari, la prestazione
verrà corrisposta con cadenza mensile e per 13 mensilità*".
Questo è stato un punto molto discusso nei diversi
incontri avvenuti al Ministero ed inizialmente si era parlato
di erogazione semestrale od addirittura annuale, la decisione
esplicata nella circolare ci sembra rispecchi maggiormente
i fini della legge ("Il beneficio di cui sopra nasce
come prestazione a sostegno del reddito da attribuire alla
generalità dei lavoratori - dipendenti, autonomi, liberi
professionisti
..- affetti da talassemia major o drepanocitosi...*").
La circolare specifica infine dove va presentata la
domanda ovvero "presso la sede INPS di residenza*"
e di quale documentazione deve essere corredata.
L'ultimo rimando è per le prossime circolari che l'INPS
dovrà emettere al fine di regolare le procedure sopra
definite (vedi news).
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Permetteteci infine di ringraziare tutte le persone che in
questi anni si sono impegnate per far approvare questa legge
che, a nostro avviso, non è un "sussidio
parassitario" ma un modo di dare dignità a chi
pur partendo svantaggiato nel raggiungimento di un traguardo
(la pensione) tenta il possibile per integrarsi nel mondo
del lavoro.
Sarebbe difficile e lungo fare l'elenco delle persone che
hanno lavorato a dura per raggiungere questo traguardo, ma
vorremmo ringraziare una persona che impersonifica tale fatica:
Stefano Bernardi.
* estratto dalla circolare 1444 del
3 Luglio 2002
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