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Il 3 Luglio 2002 la Direzione Generale per le Tematiche Familiari e Sociali e la Tutela dei diritti dei Minori - in seno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ha finalmente emesso (anche dopo vari incontri avvenuti a Roma con una rappresentanza della Commissione sui Problemi Burocratici e Legislativi in seno alla Fondazione Giambrone) la circolare 1444/2002 che detta le direttive operative di applicazione dell'art. 39 della Finanziaria 2002 di cui, come ricorderete, avevamo già dato notizia ed approfondito (vedi news).

La circolare, che attendevamo dall'inizio dell'anno, è in compenso molto esplicativa e puntualizza diversi dubbi i quali la legge aveva dato diverse possibilità di interpretazione.
Vediamone alcuni.

Intanto vengono confermati ed esplicitati sia gli importi
("indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti - il cui ammontare mensile per l'anno 2002 è di 329,69 euro - *") che gli aventi diritto ( "in favore dei lavoratori affetti da Talassemia major e Drepanocitosi che hanno raggiunto un anzianità contributiva pari o superiore a 10 anni, in concorrenza con almeno 35 anni di età anagrafica *").
Queste conferme potrebbero sembrare banali ma permettono di non dare adito ad interpretazioni 'strane' da parte di nessuno.

Viene chiarito anche che trattandosi di un indennizzo "è consentito il cumulo del suddetto beneficio sia con la retribuzione lavorativa sia con qualsiasi prestazione pensionistica *" e che quindi il beneficiario non ha l'obbligo di lasciare il proprio lavoro.

"L'indenntà verrà concessa ed erogata dall'INPS*" per tutti i tipo di lavoratori e "per maggiore fruibilità da parte dei beneficiari, la prestazione verrà corrisposta con cadenza mensile e per 13 mensilità*".
Questo è stato un punto molto discusso nei diversi incontri avvenuti al Ministero ed inizialmente si era parlato di erogazione semestrale od addirittura annuale, la decisione esplicata nella circolare ci sembra rispecchi maggiormente i fini della legge ("Il beneficio di cui sopra nasce come prestazione a sostegno del reddito da attribuire alla generalità dei lavoratori - dipendenti, autonomi, liberi professionisti…..- affetti da talassemia major o drepanocitosi...*").

La circolare specifica infine dove va presentata la domanda ovvero "presso la sede INPS di residenza*" e di quale documentazione deve essere corredata.

L'ultimo rimando è per le prossime circolari che l'INPS dovrà emettere al fine di regolare le procedure sopra definite (vedi news).

Per le prossime novità vi consigliamo di iscrivervi alla nostra Newsletter così riceverete direttamente le news nella Vostra e-mail.

Permetteteci infine di ringraziare tutte le persone che in questi anni si sono impegnate per far approvare questa legge che, a nostro avviso, non è un "sussidio parassitario" ma un modo di dare dignità a chi pur partendo svantaggiato nel raggiungimento di un traguardo (la pensione) tenta il possibile per integrarsi nel mondo del lavoro.
Sarebbe difficile e lungo fare l'elenco delle persone che hanno lavorato a dura per raggiungere questo traguardo, ma vorremmo ringraziare una persona che impersonifica tale fatica: Stefano Bernardi.

 

* estratto dalla circolare 1444 del 3 Luglio 2002

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