Nella legge finanziaria
2002 è stata inserita una norma a favore dei lavoratori
talassemici major e drepanocitici.
Si tratta del primo comma dell'art. 39, che dice:
"I lavoratori affetti da talassemia major (morbo
di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un'anzianità
contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza
con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno
diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello
del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti."
Si tratta dell'erogazione di una indennità pari alla
pensione minima e non di una pensione vera e propria.
L'indennità infatti, prevede la possibilità
di continuare il proprio lavoro ma impedisce
la reversibilità di tale somma in caso di morte del
beneficiario.
Nel 2001 l'importo minimo era di circa 382 euro (740.000
lire circa) -con la finanziaria stessa è stata portata
a circa 516 euro (1 milione di lire circa) per coloro che
hanno un'invalidità totale ed almeno 60 anni di età-.
L'iter burocratico ora prevede l'emissione di circolari normative
ed operative (vedi riferimenti legislativi qui di fianco)
con le quali i Ministeri interessati e l'INPS dovranno indicare
le modalità per la richiesta di tale indennizzo (vedi
news sull'emissione della circolare
Ministeriale 1444/2002 e quella sulla circolare
operativa INPS n° 154/2002).
Detrazioni fiscali per figli a carico
La nuova finanziaria
ha introdotto inoltre una maggior detrazione per i figli a
carico (anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati
o affiliati) portatori di handicap, ai sensi dell'articolo
3 della famosa legge
5 febbraio 1992, n. 104, fissandola pari a € 774,69.
Pertanto coloro che hanno figli in tale condizione, devono
farne dichiarazione al datore di lavoro, il quale opererà
le detrazioni di legge direttamente nel calcolo delle trattenute
fiscali (Irpef).
Ricordiamo che un figlio si considera fiscalmente a carico
se non ha avuto redditi per un ammontare superiore
a 5.500.000 lire, pari a € 2.840,51.
Questa definizione è diversa da quella utilizzata per
l'erogazione degli assegni famigliari, in quanto non è
dipendente dall'età ne dallo stato di studente, ma
solo dal reddito.
Inoltre l'importo di € 774,69 è fisso per ogni
figlio in tale condizione e non dipende dal reddito della
famiglia.
|