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Legge Finanziaria 2002
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Nella legge finanziaria 2002 è stata inserita una norma a favore dei lavoratori talassemici major e drepanocitici.
Si tratta del primo comma dell'art. 39, che dice:

"I lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi che hanno raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti."

Si tratta dell'erogazione di una indennità pari alla pensione minima e non di una pensione vera e propria.
L'indennità infatti, prevede la possibilità di continuare il proprio lavoro ma impedisce la reversibilità di tale somma in caso di morte del beneficiario.
Nel 2001 l'importo minimo era di circa 382 euro (740.000 lire circa) -con la finanziaria stessa è stata portata a circa 516 euro (1 milione di lire circa) per coloro che hanno un'invalidità totale ed almeno 60 anni di età-.

L'iter burocratico ora prevede l'emissione di circolari normative ed operative (vedi riferimenti legislativi qui di fianco) con le quali i Ministeri interessati e l'INPS dovranno indicare le modalità per la richiesta di tale indennizzo (vedi news sull'emissione della circolare Ministeriale 1444/2002 e quella sulla circolare operativa INPS n° 154/2002).

Detrazioni fiscali per figli a carico

La nuova finanziaria ha introdotto inoltre una maggior detrazione per i figli a carico (anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della famosa legge 5 febbraio 1992, n. 104, fissandola pari a € 774,69.
Pertanto coloro che hanno figli in tale condizione, devono farne dichiarazione al datore di lavoro, il quale opererà le detrazioni di legge direttamente nel calcolo delle trattenute fiscali (Irpef).
Ricordiamo che un figlio si considera fiscalmente a carico se non ha avuto redditi per un ammontare superiore a 5.500.000 lire, pari a € 2.840,51.
Questa definizione è diversa da quella utilizzata per l'erogazione degli assegni famigliari, in quanto non è dipendente dall'età ne dallo stato di studente, ma solo dal reddito.
Inoltre l'importo di € 774,69 è fisso per ogni figlio in tale condizione e non dipende dal reddito della famiglia.

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