L'iniziativa promossa dall'ATDL di concerto con lo
studio legale (Porrone & Parnters) al quale ha deciso
di appoggiarsi per l'assistenza sulle pratiche relative alla
legge 210/92 è ormai entrata nel vivo.
Sono tuttora pendenti, avanti i vari Giudici del lavoro della
Lombardia, numerosi ricorsi aventi ad oggetto ora la contestazione
del giudizio d'intempestività, ora il giudizio di ascrivibilità
tabellare, ora il giudizio sul nesso causale.
D'altra parte numerosissime sono le vertenze sorte a seguito
di decreti ingiuntivi chiesti ed ottenuti contro il Ministero
che, pur avendo riconosciuto il diritto all'indennizzo, non
si decideva a pagare.
I primi risultati, debbo dire confortanti, stanno cominciando
ad arrivare.
Vi sono state, per l'esattezza, 9 sentenze favorevoli
ed una soltanto negativa (per mancato riconoscimento
dell'ascrivibilità tabellare).
Altri 20 ricorsi sono tuttora in fase istruttoria
più o meno avanzata ed altri ricorsi sono ancora in
via di presentazione.
Per i giudizi conseguenti a ricorso per decreto ingiuntivo,
a fronte di 25 decreti chiesti ed ottenuti, 5 non
sono stati opposti dal Ministero. Per gli altri 20 si
è reso necessario ricorrere ad un ordinario giudizio,
già conclusosi con sentenza favorevole in 9 casi.
Prevediamo che nei prossimi mesi molte altre vertenze possano
giungere ad un epilogo - si spera favorevole - e consentano
finalmente di reindirizzare gli sforzi verso le azioni di
risarcimento del danno biologico.
Qualcosa sembra peraltro cominciare a muoversi anche sul
piano amministrativo, e ci sembra giusto registrarlo.
Recentemente infatti il Ministero della Salute, più
volte punito pesantemente in sede giudiziaria per aver sostenuto
posizioni contrarie alla lettera della legge, ha mutato,
almeno in parte, il proprio orientamento sulla questione
delle domande d'indennizzo da parte di soggetti irreversibilmente
danneggiati da epatiti post-trasfusionali e qualificate intempestive
ammettendo, sia pure limitatamente al periodo compreso
tra il 21.03.1995 ed il 01.07.1996 (e non sino al 27.07.1997,
come statuito invece dalla Corte di Cassazione), che era
effettivamente scorretto applicare un termine decadenziale
in assenza di espressa previsione legislativa (la legge
210/92, nella sua formulazione originaria, non prevedeva
infatti alcun termine decadenziale triennale per la presentazione
di domande d'indennizzo da parte di soggetti irreversibilmente
danneggiati da epatiti post-trasfusionali, termine invece
introdotto soltanto con la legge
238/1997, come stabilito dalla Corte di Cassazione con
sentenza 6130/2001 senza possibilità di interpretazione
letture analogiche).
Buone notizie, quindi, almeno per coloro i quali hanno
un ricorso gerarchico a tutt'oggi pendente avverso il giudizio
della CMO la cui domanda rientra in quell'arco temporale.
Il problema rimane però apparentemente irrisolto per
tutti quei casi in cui il diniego ministeriale per asserita
intempestività è stato notificato agli interessati
mesi o anni fa e questi ultimi, per rassegnazione e/o sfiducia,
hanno magari "lasciato perdere" (talvolta perché,
come al solito, male informati e comunque irresponsabilmente
dissuasi da qualche funzionario dell'ASL di turno).
Per tutte queste domande non è pensabile che il Ministero
si faccia avanti, recuperando le domande rigettate, ricontattando
le persone ad una ad una, ammettendo l'errore ed erogando
l'indennizzo.
Occorre muoversi autonomamente, ritengo entro l'ordinario
termine di prescrizione decennale, per far valere l'illegittimità
del diniego a suo tempo formulato.
D'altra parte, a giudizio dello scrivente, non deve ritenersi
perentorio il termine di 30 giorni (che compare nelle
lettere di notifica dei giudizi della CMO) per promuovere
ricorso gerarchico avverso la notifica del giudizio della
CMO.
Se il legislatore avesse voluto qualificare il predetto termine
come perentorio, lo avrebbe detto espressamente.
Ergo, anche a distanza di mesi o di anni da un esito negativo
per intempestività varrebbe la pena recuperare la documentazione
magari - riposta in qualche cassetto - e presentare ricorso
gerarchico per poi, in caso di diniego da parte del Ministero
o di silenzio protratto per oltre quattro mesi, procedere
con l'azione giudiziaria avanti al Giudice del Lavoro, il
quale non potrà non rilevare la scorrettezza del comportamento
serbato dalla pubblica amministrazione nell'intera vicenda
ed accordare il dovuto all'interessato.
Per completezza d'informazione segnalo anche che, per dichiarazione
dello stesso Ministero, non esiste alcun termine decadenziale
o prescrizionale per la presentazione delle domande di assegno
una tantum in favore degli eredi di soggetto deceduto in conseguenza
delle trasfusioni di sangue infetto. Secondo l'orientamento
di buona parte delle ASL (orientamento che però non
trova riscontro nella lettera della legge), invece, troverebbe
applicazione un termine decennale, quando non addirittura
triennale.
Anche in questo caso, molte pratiche respinte potrebbero essere
recuperate attivandosi tempestivamente.
Il suggerimento è quindi quello di non lasciar perdere,
mai!
17 Luglio 2002
- A cura dell' Avv. S. Lazzarini
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A fronte di quanto suggerito ed indicato dall'Avvocato
Lazzarini, abbiamo concordato con lo studio legale "Porrone
& Partners" il prolungamento della
convenzione per permettere a tutti coloro che ancora
non lo avessero fatto o che hanno 'abbandonato' la propria
domanda di indennizzo, di rivedere la propria posizione.
Chiunque ne fosse interessato quindi non esiti a contattarci.
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