Home
telefono 0270638796 - fax 1782289515
e-mail: info@atdl.it oppure talassemia@tiscalinet.it

Chi siamo Le patologie Iniziative in corso Donazioni Contattaci La Mailing List dell'ATDL Altri links Domande frequenti Area download Relazioni cliniche
Chi siamo
Domande frequenti
Iscriviti alla Newsletter
Iscriviti alla Mailing List sulla talassemia

 

Approfondimenti
A.P.I. Guiga agli 'infettati'
Riferimenti Legislativi
Legge 210/92
Legge 238/97 (modifiche alla 210/92)
A.P.I. : legislazone e commenti
Archivio News >>


L'iniziativa promossa dall'ATDL di concerto con lo studio legale (Porrone & Parnters) al quale ha deciso di appoggiarsi per l'assistenza sulle pratiche relative alla legge 210/92 è ormai entrata nel vivo.

Sono tuttora pendenti, avanti i vari Giudici del lavoro della Lombardia, numerosi ricorsi aventi ad oggetto ora la contestazione del giudizio d'intempestività, ora il giudizio di ascrivibilità tabellare, ora il giudizio sul nesso causale.
D'altra parte numerosissime sono le vertenze sorte a seguito di decreti ingiuntivi chiesti ed ottenuti contro il Ministero che, pur avendo riconosciuto il diritto all'indennizzo, non si decideva a pagare.
I primi risultati, debbo dire confortanti, stanno cominciando ad arrivare.

Vi sono state, per l'esattezza, 9 sentenze favorevoli ed una soltanto negativa (per mancato riconoscimento dell'ascrivibilità tabellare).
Altri 20 ricorsi sono tuttora in fase istruttoria più o meno avanzata ed altri ricorsi sono ancora in via di presentazione.
Per i giudizi conseguenti a ricorso per decreto ingiuntivo, a fronte di 25 decreti chiesti ed ottenuti, 5 non sono stati opposti dal Ministero. Per gli altri 20 si è reso necessario ricorrere ad un ordinario giudizio, già conclusosi con sentenza favorevole in 9 casi.
Prevediamo che nei prossimi mesi molte altre vertenze possano giungere ad un epilogo - si spera favorevole - e consentano finalmente di reindirizzare gli sforzi verso le azioni di risarcimento del danno biologico.

Qualcosa sembra peraltro cominciare a muoversi anche sul piano amministrativo, e ci sembra giusto registrarlo.
Recentemente infatti il Ministero della Salute, più volte punito pesantemente in sede giudiziaria per aver sostenuto posizioni contrarie alla lettera della legge, ha mutato, almeno in parte, il proprio orientamento sulla questione delle domande d'indennizzo da parte di soggetti irreversibilmente danneggiati da epatiti post-trasfusionali e qualificate intempestive ammettendo, sia pure limitatamente al periodo compreso tra il 21.03.1995 ed il 01.07.1996 (e non sino al 27.07.1997, come statuito invece dalla Corte di Cassazione), che era effettivamente scorretto applicare un termine decadenziale in assenza di espressa previsione legislativa (la legge 210/92, nella sua formulazione originaria, non prevedeva infatti alcun termine decadenziale triennale per la presentazione di domande d'indennizzo da parte di soggetti irreversibilmente danneggiati da epatiti post-trasfusionali, termine invece introdotto soltanto con la legge 238/1997, come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 6130/2001 senza possibilità di interpretazione letture analogiche).

Buone notizie, quindi, almeno per coloro i quali hanno un ricorso gerarchico a tutt'oggi pendente avverso il giudizio della CMO la cui domanda rientra in quell'arco temporale.
Il problema rimane però apparentemente irrisolto per tutti quei casi in cui il diniego ministeriale per asserita intempestività è stato notificato agli interessati mesi o anni fa e questi ultimi, per rassegnazione e/o sfiducia, hanno magari "lasciato perdere" (talvolta perché, come al solito, male informati e comunque irresponsabilmente dissuasi da qualche funzionario dell'ASL di turno).
Per tutte queste domande non è pensabile che il Ministero si faccia avanti, recuperando le domande rigettate, ricontattando le persone ad una ad una, ammettendo l'errore ed erogando l'indennizzo.
Occorre muoversi autonomamente, ritengo entro l'ordinario termine di prescrizione decennale, per far valere l'illegittimità del diniego a suo tempo formulato.

D'altra parte, a giudizio dello scrivente, non deve ritenersi perentorio il termine di 30 giorni (che compare nelle lettere di notifica dei giudizi della CMO) per promuovere ricorso gerarchico avverso la notifica del giudizio della CMO.
Se il legislatore avesse voluto qualificare il predetto termine come perentorio, lo avrebbe detto espressamente.

Ergo, anche a distanza di mesi o di anni da un esito negativo per intempestività varrebbe la pena recuperare la documentazione magari - riposta in qualche cassetto - e presentare ricorso gerarchico per poi, in caso di diniego da parte del Ministero o di silenzio protratto per oltre quattro mesi, procedere con l'azione giudiziaria avanti al Giudice del Lavoro, il quale non potrà non rilevare la scorrettezza del comportamento serbato dalla pubblica amministrazione nell'intera vicenda ed accordare il dovuto all'interessato.

Per completezza d'informazione segnalo anche che, per dichiarazione dello stesso Ministero, non esiste alcun termine decadenziale o prescrizionale per la presentazione delle domande di assegno una tantum in favore degli eredi di soggetto deceduto in conseguenza delle trasfusioni di sangue infetto. Secondo l'orientamento di buona parte delle ASL (orientamento che però non trova riscontro nella lettera della legge), invece, troverebbe applicazione un termine decennale, quando non addirittura triennale.
Anche in questo caso, molte pratiche respinte potrebbero essere recuperate attivandosi tempestivamente.
Il suggerimento è quindi quello di non lasciar perdere, mai!

17 Luglio 2002 - A cura dell' Avv. S. Lazzarini

A fronte di quanto suggerito ed indicato dall'Avvocato Lazzarini, abbiamo concordato con lo studio legale "Porrone & Partners" il prolungamento della convenzione per permettere a tutti coloro che ancora non lo avessero fatto o che hanno 'abbandonato' la propria domanda di indennizzo, di rivedere la propria posizione.
Chiunque ne fosse interessato quindi non esiti a contattarci.

Torna a inizio pagina


Errori? Domande? Chiarimenti?
Scrivi al webmaster